PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, predispongono, e aggiornano con cadenza trimestrale, in aggiunta agli elenchi previsti dal comma 2, un elenco speciale dei difensori di ufficio composto dai titolari delle cattedre universitarie di diritto penale e di diritto processuale penale che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, ne facciano richiesta anche a scopo didattico».

Art. 2.

      1. Al comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) che sia assicurata la nomina a difensore di ufficio, prevedendo un criterio di rotazione trimestrale, di almeno un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui al comma 2-bis dell'articolo 97 del codice».

      2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'attività prestata dai soggetti di cui all'articolo 97,

 

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comma 2-bis, del codice, che è sempre esercitata a titolo gratuito».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.